Accolto ricorso per la centrale di cogenerazione a Luserna San Giovanni

Luserna S.G.: Centrale a biomasse, il Tar accoglie (in parte) il ricorso del Comune

Con una lunga e complessa sentenza, depositata nella giornata odierna, il Tar del Piemonte ritiene fondato – almeno entro certi limiti – il ricorso del Comune di Luserna S.G. per l’annullamento della determinazione «con cui il Dirigente del Servizio Qualità dell’Aria e delle Risorse Energetiche della Provincia di Torino ha autorizzato l’Azienda Agricola Merlo Guido alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da biomassa legnosa».

Il Tar ha invece dichiarato inammissibile per un difetto di legittimità il parallelo ricorso presentato da un gruppo di cittadini lusernesi, anche per conto del Comitato Luserna Attiva.

Tra i motivi di accogliemento del ricorso, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sostiene che «le esigenze connesse all’approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile – che sono certamente prioritarie e di rilievo comunitario e che proprio per questo hanno ispirato la semplificazione procedimentale delineata dal legislatore statale (…) – siano talmente preminenti da legittimare la totale pretermissione delle esigenze di tutela del territorio, dell’ambiente e della salute pubblica connesse alla pianificazione territoriale».

«Ciò non significa – aggiunge il Tar – che l’amministrazione comunale sia titolare di un potenziale potere di “veto” in ordine alla realizzazione dell’impianto: significa soltanto che, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria (…), l’eventuale dissenso del Comune deve essere preso in adeguata considerazione, attentamente ponderato ed eventualmente superato nella determinazione conclusiva». Cosa che, secondo il Tar, non è avvenuta.

Inoltre, ci sarebbe stato «deficit istruttorio» da parte della Provincia anche sulla parte del progetto relativa al teleriscaldamento: «La parte del provvedimento impugnato concernente la rete di teleriscaldamento fa riferimento ad un piano “di massima” presentato dal soggetto proponente, laddove la legge richiede che l’amministrazione si pronunci su un progetto “definitivo”.

Ciò comporta che ogni valutazione svolta dall’amministrazione provinciale in ordine alla idoneità dell’impianto di cogenerazione a garantire, proprio in virtù della rete di teleriscaldamento, il conseguimento dei valori di rendimento energetico e a ridurre, nel contempo, le emissioni inquinanti, risente necessariamente di tale deficit istruttorio».

Per questo e per altri motivi, il Tribunale amministrativo indica alla Provincia di Torino di:
a) richiedere al soggetto proponente di produrre il progetto definitivo della rete di teleriscaldamento e gli ulteriori chiarimenti istruttori richiesti dal Comune di Luserna S. Giovanni e non ancora evasi;
b) riconvocare la conferenza di servizi;
c) riesaminare in conferenza di servizi, alla luce dei chiarimenti resi dal proponente anche in ordine alla rete di teleriscaldamento, i profili di dissenso formulati dal Comune di Luserna S. Giovanni sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
d) concludere la conferenza di servizi con la determinazione conclusiva del responsabile del procedimento, dando conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza;
e) adottare il provvedimento conclusivo di rilascio o di diniego dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 D. Lgs. 387/2003 in senso conforme al contenuto della determinazione conclusiva di cui al punto precedente, avendo riguardo sia all’impianto di cogenerazione sia alla rete di teleriscaldamento.

Daniele Arghittu

da ECODELCHISONE.IT

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